Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2026 sul funzionamento complessivo del sistema di gestione
Data: 18-06-2026
Allegati
Allegato: relazione_dell39oiv_sul_funzionamento_complessivo_del_sistema_e_dell39integrit_2026.pdf(Pubblicato il 25/06/2026 - Aggiornato il 25/06/2026 - 328 kb - pdf)
Pubblicato il 25-06-2026 aggiornato al 25-06-2026
