Carta dei Servizi e standard di qualità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Presso la Scuola è costituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), che sovraintende all'elaborazione e all’implementazione del sistema di Assicurazione della Qualità e dei relativi processi. La Scuola ha definito i principi fondamentali e le linee di indirizzo dei processi di AQ nel documento "Politiche della Qualità", in cui sono individuate le azioni per il miglioramento continuo della qualità ed il perseguimento di obiettivi di eccellenza.

Si segnala che, nella seduta del 26 settembre 2023, il Presidio della Qualità ha approvato il modello della Carta dei Servizi.

Il PQA ha inoltre deliberato la presentazione delle Carte dei Servizi non per ufficio ma per utente, in modo tale da facilitarne la fruizione delle informazioni ivi contenute.

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Contenuto inserito il 08-01-2026 aggiornato al 15-01-2026
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