Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).

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Contenuto inserito il 13-01-2026 aggiornato al 26-02-2026


                                                    Accesso Civico Semplice

Consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali nel caso in cui sia stata omessa. La richiesta di accesso civico può essere presentata al Direttore Generale via pec (diram@pec-iusspavia.it) oppure tramite raccomandata A/R con l'indicazione dei dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria che non siano stati pubblicati. Il Responsabile della trasmissione dei dati pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

                                                  Accesso Civico Generalizzato (FOIA)

Prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc.). Per presentare una richiesta di accesso generalizzato è disponibile un modulo da compilare e firmare. La richiesta può essere presentata al Direttore Generale via pec (diram@pec-iusspavia.it) oppure tramite raccomandata A/R inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa e allegando copia documento di identità.

                                                                                                                            

Documentazione

Modulo per richiesta accesso civico semplice.pdf

Modulo per richiesta accesso civico generalizzato.pdf

 

Accesso formale ai documenti amministrativi

La Scuola IUSS garantisce a tutte le persone interessate il diritto di accesso agli atti, ossia il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi conservati dalla Scuola, anche indipendentemente dall’eventuale partecipazione a un procedimento amministrativo.

Il diritto spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso a un determinato documento.

Il diritto di accesso si può esercitare trasmettendo il modulo allegato alla Scuola IUSS con le seguenti modalità:

  • a mezzo PEC, all'indirizzo diram@pec-iusspavia.it;
  • a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede centrale della Scuola IUSS - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia.

L’istanza è valida se è sottoscritta mediante una firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore qualificato e in corso di validità oppure è sottoscritta mediante firma autografa e presentata unitamente alla copia del documento d’identità.

Modulo per richiesta accesso agli atti.pdf

Contenuto inserito il 26-02-2026 aggiornato al 26-02-2026
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